Dlgs 33/2013 – Articolo 33 – Pubblicazione delle informazioni necessarie per l’effettuazione di pagamenti informatici
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Pagamenti informatici -Pago in Rete

L’art.5 del Codice dell’amministrazione digitale (CAD) ha previsto l’obbligo di accettare solo tramite la piattaforma elettronica PagoPA i pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione

Comunicazione PAGO PA